Novità in materia di dilazione dei debiti iscritti a ruolo e di compensazione dei crediti professionali previste dal D.L. n. 50/2022 (c.d. Decreto aiuti).

Premessa

La Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione con modificazioni del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. Decreto aiuti) recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», ha introdotto alcune importanti novità volte a consentire ai contribuenti di fronteggiare nel presente difficile contesto storico eventuali difficoltà economiche in cui essi possono trovarsi.

Ed, infatti, tra i vari interventi inseriti dalla citata legge di conversione, di assoluta preminenza è l’introduzione dell’art. 15-bis al DL. n. 50/2022, rubricato «Disposizioni urgenti in materia di liquidità», che modifica quanto disciplinato dall’art. 19, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in tema di dilazione dei debiti iscritti a ruolo.

In particolare, le novità normative concernono, da un lato, l’innalzamento della soglia di debito per le richieste semplificate di rateazione e, dall’altro, l’introduzione di disposizioni maggiormente favorevoli al contribuente per quanto concerne la decadenza dal citato beneficio in caso di mancato pagamento delle rate dovute.

Le nuove disposizioni in materia di rateazione

La prima delle modifiche introdotte all’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 dal citato art .15-bis del DL. n. 50/2022 prevede, infatti, che solo per debiti iscritti a ruolo di importo superiore ad € 120.000 il contribuente debba documentare la situazione di obiettiva difficoltà finanziaria al fine di poter ottenere il beneficio della rateazione dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. Rispetto al passato, quindi, è stata innalzata (da € 60.000 ad € 120.000) la soglia del debito iscritto a ruolo rateizzabile in un massimo di 72 rate (ossia sei anni) in modo automatico e con una semplice istanza del contribuente.

Alla determinazione di tale soglia concorrono esclusivamente gli importi indicati nelle singole cartelle di pagamento senza tener conto dell’intera posizione debitoria pendente con l’Agente della riscossione. In buona sostanza, quando gli importi complessivi risultanti dal singolo atto della riscossione (es. la cartella di pagamento) non eccedono la soglia di € 120.000, al momento della presentazione dell’istanza di rateazione, il contribuente dovrà solo limitarsi a dichiarare la sussistenza di una temporanea situazione di difficoltà economica, senza che sia necessario dimostrare documentalmente alcunché. Al contrario, tale onere di documentazione sussisterà d’ora in avanti solo per le richieste di dilazione per debiti di importo superiore ad € 120.000.

La seconda importante novità introdotta dall’art. 15-bis del D.L. n. 50/2022 alla disciplina contenuta nell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 in tema di dilazione riguarda, come detto, le cause di decadenza dal beneficio per inadempimento del contribuente.

Ed, invero, per i piani di rateazione approvati a partire dalla data di entrata in vigore della norma (16 luglio 2022), è stato innalzato da cinque (5) ad otto (8) il numero delle rate anche non consecutive che comportano, in caso di mancato pagamento, la automatica decadenza dal beneficio della rateazione. Ovviamente, tale nuova disciplina non opera per i provvedimenti di rateazione approvati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione in data antecedente al 16 luglio 2022, con riferimento ai quali la decadenza dal beneficio resta ancorata al mancato pagamento solo di cinque (5) rate anche non consecutive.

L’inapplicabilità della novella concernente la perdita del beneficio della rateazione ai vecchi piani di dilazione consente di evidenziare che, ad oggi, ai fini della decadenza, operano regole differenti in virtù dei vari interventi normativi approvati nel corso del periodo di sospensione dell’attività̀ di riscossione durante l’emergenza sanitaria.

In particolare, a seconda del momento in cui è stata presentata ed approvata l’istanza di rateazione del contribuente, è possibile indicare che la decadenza dal beneficio della rateazione si concretizza:

  • per le istanze presentate e accolte prima dell’8 marzo 2020, al mancato pagamento di diciotto (18) rate anche non consecutive;
  • per le istanze presentate e accolte tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, al mancato pagamento di dieci (10) rate anche non consecutive;
  • per le istanze presentate e accolte tra il 1° gennaio 2022 ed il 15 luglio 2022, al mancato pagamento di cinque (5) rate anche non consecutive;
  • per le istanze presentate e accolte a partire dal 16 luglio 2022 (nuova disciplina), al mancato pagamento di otto (8) rate anche non consecutive.

Un’ulteriore novità introdotta dal citato art. 15-bis del D.L. n. 50/2022 inerisce gli effetti conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento delle rate dovute.

Ed, infatti, la disciplina vigente sino al 16 luglio 2022 prevedeva la possibilità di rateizzare nuovamente gli stessi carichi di debito oggetto di decadenza dal beneficio qualora il contribuente inadempiente avesse pagato, in un’unica soluzione, tutte le rate rimaste insolute. Dunque, con riferimento alle istanze di rateazione accolte sino al 15 luglio 2022, in caso di decadenza per mancato pagamento di più rate, sarà ancora possibile continuare a beneficiare della dilazione sulla stessa partita di debito, previo pagamento delle rate insolute.

Al contrario, a seguito della modifica dell’art. 19, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 602/1973, è stato espressamente previsto che, con riferimento alle istanze di rateazione presentate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione n. 91/2022 (ossia dopo il 16 luglio 2022), il carico di debito iscritto a ruolo «non può essere nuovamente rateizzato», a nulla rilevando l’eventuale pagamento delle rate rimaste insolute da parte del contribuente.

In ogni caso, è bene precisare che la preclusione al ripristino della rateazione non si applica ad eventuali nuovi e distinti carichi di debiti iscritti a ruolo. Difatti, l’art. 15-bis del D.L. n. 50/2022, introducendo all’art. 19, D.P.R. n. 602/1973 anche il nuovo comma 3-ter, ha espressamente stabilito che la decadenza dal beneficio della rateazione per uno o più carichi non preclude al debitore la «possibilità di ottenere (…) la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza».

Le nuove disposizioni in materia di compensazione

L’ultima importante novità introdotta dalla L. n. 91/2022 in sede di conversione del Decreto aiuti concerne la compensazione dei crediti maturati dai privati nei confronti della pubblica amministrazione.

In particolare, con l’art. 20-ter aggiunto al D.L. n. 50/2022, è stato modificato l’art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1973, prevedendo che anche i crediti derivanti da prestazioni professionali maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni possono essere compensati con i debiti iscritti a ruolo. Tale possibilità, che sinora concerneva solo i crediti maturati dalle imprese per le forniture compiute in favore delle pubbliche amministrazioni, si applica alle somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. Ovviamente, per poter fruire di tale modalità di estinzione del debito tributario è richiesto che il credito opposto in compensazione dal contribuente non sia prescritto, ma sia certo, liquido, esigibile e certificato secondo le modalità all’uopo previste dalla legge.

Leave a Comment