Novità del “Decreto sostegni”: annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo sino a 5.000 euro.

In continuità con i vari interventi di sostegno alle famiglie e alla loro capacità reddituale susseguitisi per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid-19, il Governo Draghi con il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto sostegni) ha introdotto un importante beneficio per alcune tipologie di debiti.
Si tratta di un vero e proprio condono attraverso il quale il Governo ha disposto l’annullamento automatico dei debiti contratti dai contribuenti in conseguenza dell’omesso pagamento.
Non qualsiasi tipologia di debito può, però, beneficiare dell’annullamento. Ad avvantaggiarsi di tale possibilità sono solo quelle posizioni debitorie indicate puntualmente nell’art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 ove viene precisato, in particolare, che ad essere ammessi alla sanatoria sono “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010”.
Il richiamato disposto normativo impone di specificare alcuni aspetti della misura agevolativa recentemente introdotta.
− In primo luogo, in relazione al quantum massimo delle partite debitorie oggetto di stralcio, la norma dispone l’annullamento automatico dei debiti di importo fino a 5.000 euro, calcolati cumulando il capitale, le sanzioni e gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo. Ciò indipendentemente dalla circostanza che queste posizioni debitorie siano state già oggetto di piani di definizione agevolata di cui all’art. 3 del D.L. 23 ottobre 2019, n. 118 (c.d. saldo e stralcio).
− Un secondo profilo da chiarire nel disposto normativo concerne l’espressione “singoli carichi”. Al riguardo, va osservato che la specificazione di questa nozione è di assoluta rilevanza in quanto permette di sottolineare come l’importo residuo massimo di 5.000 euro non è quello risultante complessivamente dalla cartella di pagamento, ma è quello inerente la singola partita di ruolo indicata nell’atto di riscossione. Ne consegue, in altri termini, che se nella stessa cartella di pagamento sono riportate distinte posizioni debitorie iscritte a ruolo (anche di enti impositori diversi), ciascuna delle quali di importo inferiore al citato limite di legge, non sarà di impedimento all’annullamento la circostanza che la sommatoria dei singoli importi a debito superi complessivamente la soglia di 5.000 euro. Su tale aspetto, peraltro, sebbene con riferimento ad altro similare istituto agevolativo, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare in passato, ai fini dell’annullamento automatico del debito, la rilevanza dell’ammontare della singola partita debitoria iscritta a ruolo anziché dell’importo complessivo dei debiti indicati nella cartella di pagamento (cfr. Cass. civ., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11817).
− Restano, invece, escluse, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del Decreto sostegni, dal beneficio in parola alcune categorie di debiti quali: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie derivate da provvedimenti e sentenze penali condannatorie; l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; i debiti scaturenti da procedure di recupero di aiuti di Stato illegittimi; i debiti sulle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione europea previste dall’art. 2, par. 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014.
− Ai fini del beneficio, infine, non deve tenersi conto dell’anno del mancato pagamento o della data di contestazione del debito da parte dell’ente impositore. Nella norma viene precisato, infatti, che a rilevare sarà il momento di affidamento al soggetto deputato alla riscossione dell’incarico di procedere al recupero del credito. A tal riguardo, si precisa che la data di affidamento del credito da parte dell’Ente impositore all’Agente della riscossione coincide con la data di esecutività del ruolo riportata nella cartella di pagamento.
L’art. 4, comma 4, del D.L. n. 41/2021 prevede, inoltre, una condizione specifica per beneficiare dello stralcio automatico delle citate partite di debito. Rientrano, infatti, nel novero dei soggetti beneficiari dell’agevolazione i debitori che hanno “conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro”. Analoga disposizione viene stabilita anche con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche i quali sono ammessi al beneficio a condizione di aver conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.
Dal punto di vista procedimentale, non è prevista alcuna incombenza formale a carico del privato, sicché i debiti saranno automaticamente annullati. Sarà, di conseguenza, l’Agente della riscossione che avrà l’onere di provvedere alla cancellazione delle partite debitorie rientranti nella applicazione del beneficio.
Giova, però, precisare che, ad oggi, la procedura di annullamento automatico non è ancora operativa. L’art. 4, comma 5, del D.L. n. 41/2021 ha, infatti, affidato al Ministero dell’Economia e delle finanze il compito di determinare, con decreto da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto sostegni, le modalità e le date di annullamento dei debiti, del relativo discarico e della cancellazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.
Sarà, quindi, necessario attendere l’emanazione del predetto decreto attuativo per verificare, in concreto, l’operatività dell’istituto agevolativo introdotto dal Decreto sostegni.
Fino a quel momento, tuttavia, ai sensi del successivo art. 4, comma 6, del D.L. n. 41/2021, sono sospesi sia la riscossione dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, ovviamente sempre relativi ai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, sia i relativi termini di prescrizione.
In tal modo, il Governo ha introdotto una misura che, di fatto, rende fruibile per i debitori il beneficio, quanto meno in termini di tutela da misure esecutive attuabili dall’Agente della riscossione.